Art. 14
In vigore dal 15 giu 2001
1. La richiesta di cui all'articolo 49 del decreto legislativo è proposta al coordinatore dell'ufficio del giudice di pace.
2. Il coordinatore indica un'udienza tenuta da giudice diverso da quello che ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo per manifesta infondatezza del ricorso.
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