Art. 12

In vigore dal 15 giu 2001
1. Gli atti delle indagini svolte prima dell'udienza di comparizione fissata ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo sono depositati nella segreteria del pubblico ministero, con facoltà dei difensori di prenderne visione ed estrarne copia. 2. Del deposito degli atti di cui al comma 1 la segreteria del pubblico ministero dà avviso, senza ritardo, ai difensori.
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Art. 12 Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace. — Testo vigente | Portale Normativo