Art. 7
In vigore dal 15 giu 2001
1. Il pubblico ministero, nei casi di cui all' del decreto legislativo, quando trasmette alla polizia giudiziaria la notizia di reato, annota la trasmissione nel registro delle attività del pubblico ministero.
2. Se non si provvede alla trasmissione ai sensi del comma 1, le altre attività indicate nell' del decreto legislativo possono essere effettuate solo dopo l'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui al comma 1.
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