Art. 3

In vigore dal 15 giu 2001
1. Gli uffici giudiziari possono tenere, oltre ai registri obbligatori di cui all'articolo 51, comma 3 del decreto legislativo, i registri sussidiari, senza carattere ufficiale, che ritengono utili. 2. Tutte le attività del pubblico ministero nel procedimento davanti al giudice di pace sono riportate in un apposito registro. 3. Si osservano altresì le disposizioni dei capi I e II del decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264.
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Art. 3 Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace. — Testo vigente | Portale Normativo