Art. 2

In vigore dal 15 giu 2001
1. Agli effetti di quanto stabilito dall', comma 4, del decreto legislativo, per determinare l'ufficio del giudice di pace più vicino si tiene conto della distanza chilometrica stradale e, se del caso, marittima. Nella determinazione della distanza stradale si tiene conto, nell'ordine, dei collegamenti mediante le autostrade, le strade statali, le strade regionali, le strade provinciali, le strade comunali. Con decreto ministeriale viene determinato, per ogni ufficio del giudice di pace, l'ufficio più vicino, con l'indicazione della relativa distanza.
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