Art. 21

Abrogato
In vigore dal 30 mar 2003
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313

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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2001-04-06;204#art-21

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Art. 21 Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace. — Testo vigente | Portale Normativo