Art. 24

In vigore dal 15 giu 2001
1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno dell'entrata in vigore del decreto legislativo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 6 aprile 2001 Il Ministro: Fassino Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 5, Giustizia, foglio n. 381
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Art. 24 Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace. — Testo vigente | Portale Normativo