Art. 1

Modifiche in materia di regole generali sulle impugnazioni

In vigore dal 6 mar 2018
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, contenente la delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di giudizi di impugnazione, e in particolare l', commi 82, 83 e 84, lettere f), g), h), i), l) e m); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del Codice di procedura penale; Visto il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2017; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2018; Sulla proposta del Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto legislativo: Modifiche in materia di regole generali sulle impugnazioni 1. All'articolo 568 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Il pubblico ministero propone impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all'imputato solo con ricorso per cassazione.». 2. All'articolo 570, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, le parole: «Il procuratore generale» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dall'articolo 593-bis, comma 2, il procuratore generale».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-02-06;11#art-1

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