Art. 4
Modifiche alla disciplina in materia di appello incidentale
In vigore dal 6 mar 2018
Modifiche alla disciplina
in materia di appello incidentale
1. All'articolo 595 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'imputato che non ha proposto impugnazione può proporre appello incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la notificazione prevista dall'articolo 584.»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Entro quindici giorni dalla notificazione dell'impugnazione presentata dalle altre parti, l'imputato può presentare al giudice, mediante deposito in cancelleria, memorie o richieste scritte.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-02-06;11#art-4