Art. 5
Modifica alla disciplina sui casi di ricorso per cassazione
In vigore dal 6 mar 2018
Modifica alla disciplina
sui casi di ricorso per cassazione
1. All'articolo 606 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c).».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-02-06;11#art-5