Art. 9
Modifiche alla disciplina delle impugnazioni nei procedimenti innanzi al giudice di pace
In vigore dal 6 mar 2018
Modifiche alla disciplina delle impugnazioni
nei procedimenti innanzi al giudice di pace
1. Dopo l'articolo 39 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, è inserito il seguente:
«Art. 39-bis (Ricorso per cassazione). - 1. Contro le sentenze pronunciate in grado d'appello il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'articolo 606, comma 1, lettere a), b) e c), del codice di procedura penale.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-02-06;11#art-9