Art. 8
Poteri del procuratore generale in materia di impugnazione delle sentenze di primo grado
In vigore dal 6 mar 2018
Poteri del procuratore generale in materia
di impugnazione delle sentenze di primo grado
1. Dopo l'articolo 166 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:
«Art. 166-bis (Poteri del procuratore generale in materia di impugnazione delle sentenze di primo grado). - 1. Al fine di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni relative all'impugnazione delle sentenze di primo grado, il procuratore generale presso la corte d'appello promuove intese o altre forme di coordinamento con i procuratori della Repubblica del distretto.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-02-06;11#art-8