Art. 3
Appello del pubblico ministero
In vigore dal 6 mar 2018
1. Dopo l'articolo 593 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, è inserito il seguente:
«Art. 593-bis (Appello del pubblico ministero). - 1. Nei casi consentiti, contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari, della corte d'assise e del tribunale può appellare il procuratore della Repubblica presso il tribunale.
2. Il procuratore generale presso la corte d'appello può appellare soltanto nei casi di avocazione o qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento.».
2. All'articolo 428, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dopo le parole: «e il procuratore generale» sono aggiunte le seguenti: «nei casi di cui all'articolo 593-bis, comma 2.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-02-06;11#art-3