DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 307·23 febbraio 1982
Regolamento di esecuzione della legge 4 luglio 1970, n. 507, sulla tutela delle denominazioni di origine e tipica del prosciutto di San Daniele.
Vigente dal 5 giugno 1982 26 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 13 della l
Art. 2Per suini di allevamento nazionale, ai sensi dell'art. 2 della legge, si intendono i suini
Art. 3Sulle cosce fresche ottenute dalla macellazione dei suini nazionali di cui all'articolo pr
Art. 4Per ottenere l'applicazione sulle cosce suine fresche del sigillo previsto dall'art. 4 del
Art. 5L'incaricato dell'organismo abilitato, ad avvenuta operazione, deve redigere per ogni part
Art. 6Salvo che negli ultimi cinque mesi di stagionatura, è consentito il trasferimento di cosce
Art. 7La lavorazione del prosciutto di San Daniele dalla macellazione sino all'apposizione del c
Art. 8Per la stagionatura le cosce vengono collocate in appositi locali muniti di finestre od al
Art. 9Su istanza del produttore interessato gli incaricati dell'organismo abilitato presenziano
Art. 10Il produttore deve tenere, per ogni stabilimento, un apposito registro suddiviso in fogli
Art. 11Le registrazioni di cui all'art. 10 devono essere effettuate senza abrasioni o spazi in bi
Art. 12Il prosciutto munito di contrassegno può essere disossato. Il prosciutto disossato può ess
Art. 13Il produttore deve essere iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato e agri
Art. 14Ogni stabilimento per essere considerato idoneo alla produzione del prosciutto di San Dani
Art. 15In caso di provvedimento negativo o di revoca o annullamento del riconoscimento, il sigill