Art. 26

In vigore dal 5 dic 1982
Il presente regolamento entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ad eccezione degli , primo comma, e 25, che entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 febbraio 1982 PERTINI SPADOLINI - MARCORA - BARTOLOMEI - ALTISSIMO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1982 Atti di Governo, registro n. 40, foglio n. 1
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-23;307#art-26

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Art. 26 Regolamento di esecuzione della legge 4 luglio 1970, n. 507, sulla tutela delle denominazioni di origine e tipica del prosciutto di San Daniele. | Portale Normativo