Art. 26
In vigore dal 5 dic 1982
Il presente regolamento entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ad eccezione degli , primo comma, e 25, che entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 febbraio 1982
PERTINI
SPADOLINI - MARCORA - BARTOLOMEI - ALTISSIMO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1982
Atti di Governo, registro n. 40, foglio n. 1
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-23;307#art-26