Art. 22

In vigore dal 5 dic 1982
Contro i provvedimenti adottati dall'organismo abilitato ai sensi della legge e del presente regolamento gli interessati possono proporre i ricorsi amministrativi e giurisdizionali previsti dall'ordinamento vigente. In caso di accertata violazione alle disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento, gli addetti alla vigilanza debbono presentare immediatamente rapporto al dirigente dell'organismo abilitato perché provveda all'adozione dei consequenziali provvedimenti. Nel caso che i fatti accertati costituiscono reato, deve essere fatto rapporto all'autorità giudiziaria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-23;307#art-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 22 Regolamento di esecuzione della legge 4 luglio 1970, n. 507, sulla tutela delle denominazioni di origine e tipica del prosciutto di San Daniele. | Portale Normativo