Art. 22
In vigore dal 5 dic 1982
Contro i provvedimenti adottati dall'organismo abilitato ai sensi della legge e del presente regolamento gli interessati possono proporre i ricorsi amministrativi e giurisdizionali previsti dall'ordinamento vigente.
In caso di accertata violazione alle disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento, gli addetti alla vigilanza debbono presentare immediatamente rapporto al dirigente dell'organismo abilitato perché provveda all'adozione dei consequenziali provvedimenti.
Nel caso che i fatti accertati costituiscono reato, deve essere fatto rapporto all'autorità giudiziaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-23;307#art-22