Art. 17
In vigore dal 5 dic 1982
Qualora a norma dell' della legge sia conferito l'incarico di vigilanza ad un consorzio volontario di produzione il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, provvede alla nomina di due membri del consiglio di amministrazione, scelti tra persone estranee ai ruoli organici delle amministrazioni interessate, e del presidente del collegio sindacale.
Lo statuto del consorzio deve prevedere i seguenti organi: l'assemblea, il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo ed il collegio sindacale.
Il consiglio d'amministrazione è integrato da un membro designato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine.
Lo statuto del consorzio deve inoltre garantire la parità dei diritti di tutti gli aderenti ed assicurare una adeguata rappresentanza nel consiglio di amministrazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-23;307#art-17