Art. 16

In vigore dal 5 dic 1982
Sulla produzione tutelata deve risultare la dicitura "Prosciutto di San Daniele (o San Daniele del Friuli), denominazione di origine controllata ai sensi della legge 4 luglio 1970, n. 507" tradotta, per quella destinata all'estero, eventualmente in lingua estera. La predetta dicitura è apposta o sul prodotto ovvero sulle etichette, involucri, imballaggi e simili e deve essere scritta con caratteri ben visibili e comunque con maggior risalto di qualsiasi altra indicazione. È vietato apporre ogni altra indicazione ad eccezione di quelle obbligatoriamente previste dall' della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall' della legge 26 febbraio 1963, n. 441. È vietato l'impiego di qualificativi, accrescitivi, diminutivi, variazioni della denominazione d'origine tutelata "Prosciutto di San Daniele" o "San Daniele del Friuli" (come extra, super, scelto, fino, vecchio, export, ecc.), anche in lingua estera. La produzione non tutelata non deve contenere sul prodotto ovvero su involucri, imballaggi, etichette o simili, indicazioni che, in qualsiasi modo, specie per ubicazione, colore e grandezza dei caratteri siano suscettibili di trarre in inganno l'acquirente. In ogni caso l'espressione "San Daniele o San Daniele del Friuli", obbligatoriamente usata ai sensi delle vigenti norme, quale indicazione di ditta o marchio d'impresa o fabbrica, o ragione o denominazione sociale, o indicativa della sede dell'impresa o dello stabilimento di produzione o confezionamento, posta o sul prodotto non tutelato, o su involucri, imballaggi, etichette, confezioni contenenti prosciutto non tutelato dalla legge, dovrà essere apposta con caratteri di altezza non superiore a 4 mm e di larghezza non superiore a 2 mm.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-23;307#art-16

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Art. 16 Regolamento di esecuzione della legge 4 luglio 1970, n. 507, sulla tutela delle denominazioni di origine e tipica del prosciutto di San Daniele. | Portale Normativo