Art. 11

In vigore dal 5 dic 1982
Le registrazioni di cui all' devono essere effettuate senza abrasioni o spazi in bianco, entro cinque giorni dalla data dell'avvenuta operazione. L'apposizione del sigillo di cui al precedente deve essere registrata entro le ore 24 del giorno successivo. I registri e la relativa documentazione debbono essere custoditi per il periodo minimo di almeno cinque anni dalla data dell'ultima annotazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-23;307#art-11

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Art. 11 Regolamento di esecuzione della legge 4 luglio 1970, n. 507, sulla tutela delle denominazioni di origine e tipica del prosciutto di San Daniele. | Portale Normativo