Art. 6

In vigore dal 5 dic 1982
Salvo che negli ultimi cinque mesi di stagionatura, è consentito il trasferimento di cosce con il sigillo per il proseguimento della stagionatura in altro stabilimento di lavorazione abilitato alla produzione tutelata, previa tempestiva comunicazione all'organismo abilitato che può opporsi al trasferimento con atto congruamente motivato. L'organismo abilitato prescrive le modalità da osservare per il trasferimento, salva in ogni caso l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di tutela igienica degli alimenti. L'avvenuto trasferimento deve essere annotato da entrambi gli stabilimenti interessati nell'apposito registro, con le modalità stabilite dai successivi . In ogni altro caso di uscita dallo stabilimento delle cosce destinate alla produzione tutelata, il produttore informa l'organismo abilitato che impartisce le necessarie disposizioni per evitare indebite manomissioni. L'operazione deve essere annotata nel registro di cui al successivo .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-23;307#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 6 Regolamento di esecuzione della legge 4 luglio 1970, n. 507, sulla tutela delle denominazioni di origine e tipica del prosciutto di San Daniele. | Portale Normativo