Art. 1
In vigore dal 5 dic 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l' della legge 4 luglio 1970, n. 507, concernente le norme relative alla tutela della denominazione di origine e tipica del prosciutto di San Daniele del Friuli;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 febbraio 1982;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della sanità;
Decreta:
.
Nel presente regolamento per "legge" si intende la legge 4 luglio 1970, n. 507; per "organismo abilitato" si intende l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato (U.P.I.C.A.) di Udine ovvero, in sua sostituzione, qualora sia stato formalmente abilitato, il consorzio volontario, di cui i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dell'agricoltura e delle foreste possono avvalersi ai sensi dell' della legge; per "produzione tutelata" si intende il prodotto ammesso alla tutela della denominazione di origine prosciutto di San Daniele o San Daniele del Friuli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-23;307#art-1