Art. 13

In vigore dal 5 dic 1982
Il produttore deve essere iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine ed essere riconosciuto dall'organismo abilitato previo accertamento dei requisiti previsti dal successivo . Per ottenere il riconoscimento previsto dal precedente comma gli interessati devono presentare domanda da cui risulti: la denominazione e la sede della ditta produttrice; la sede dello stabilimento o degli stabilimenti per i quali viene richiesto l'attestato di idoneità; la descrizione dei locali e degli impianti. L'organismo abilitato, all'atto del riconoscimento, provvede all'attribuzione del numero identificativo del produttore, numero che figurerà sul contrassegno di origine apposto sul prodotto. L'organismo abilitato dà comunicazione dei provvedimenti di riconoscimento e di revoca alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine. Questa provvede alla formazione ed alla tenuta di un elenco dei soggetti abilitati alla produzione tutelata. Sono a carico degli operatori interessati tutte le spese derivanti dagli adempimenti previsti dal presente regolamento e le spese per le perizie richieste dall'autorità o dall'interessato. L'organismo abilitato propone le tariffe relative alle singole operazioni di competenza che sono approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-23;307#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 13 Regolamento di esecuzione della legge 4 luglio 1970, n. 507, sulla tutela delle denominazioni di origine e tipica del prosciutto di San Daniele. | Portale Normativo