Art. 14

In vigore dal 5 dic 1982
Ogni stabilimento per essere considerato idoneo alla produzione del prosciutto di San Daniele, secondo le fasi e le modalità indicate nel presente regolamento, deve essere almeno munito di: a) locali coperti per il ricevimento ed il primo trattamento delle cosce suine; b) cella a umidità e temperatura adeguate per le fasi di salagione, di pressatura e di riposo; c) locali indipendenti per le singole operazioni di stagionatura, conservazione e disossamento dei prosciutti, nel caso che si proceda a quest'ultima operazione. I locali e le attrezzature dello stabilimento di produzione e del laboratorio di confezionamento devono rispettare i requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441 e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-23;307#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 14 Regolamento di esecuzione della legge 4 luglio 1970, n. 507, sulla tutela delle denominazioni di origine e tipica del prosciutto di San Daniele. | Portale Normativo