DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 620·18 novembre 1975
Disciplina per il tirocinio degli uditori giudiziari.
Vigente dal 12 dicembre 1975 13 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 129 dell'ordinamento giudiziario approvato con
Art. 2Durante il periodo di destinazione agli uffici giudiziari di Roma, gli uditori prendono co
Art. 3La commissione speciale per gli uditori giudiziari del Consiglio superiore della magistrat
Art. 4Il Consiglio superiore della magistratura, su proposta della commissione speciale, nomina
Art. 5Ai magistrati collaboratori della commissione speciale viene affidato il compito di curare
Art. 6Il magistrato alla cui guida l'uditore è affidato in occasione del tirocinio pratico fa as
Art. 7La commissione speciale per gli uditori giudiziari coordina il tirocinio, tiene i fascicol
Art. 8Ferma restando la facoltà prevista dall'articolo unico della legge 30 maggio 1965, n. 579,
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Art. 10La commissione speciale per gli uditori giudiziari, sulla base anche dei documenti acquisi
Art. 11Il Consiglio superiore della magistratura, esaminati la detta relazione e il fascicolo per
Art. 12Per il periodo di destinazione agli uffici giudiziari di Roma, verrà corrisposto agli udit
Art. 13Le presenti norme sostituiscono la disciplina per il tirocinio degli uditori giudiziari co