Art. 7
In vigore dal 27 dic 1975
La commissione speciale per gli uditori giudiziari coordina il tirocinio, tiene i fascicoli personali degli uditori, nei quali include il piano di tirocinio e le relazioni dei magistrati collaboratori e dei magistrati ai quali i singoli uditori sono stati affidati presso gli uffici giudiziari; organizza gli incontri di studio; formula proposte al Consiglio sulla scelta dell'ufficio cui assegnare l'uditore nell'ulteriore periodo di tirocinio; redige la relazione sul conferimento delle funzioni; provvede all'attuazione di quanto occorra per il più efficace svolgimento del tirocinio.
Per lo svolgimento degli incontri di studio, oltre che dei componenti del Consiglio superiore della magistratura, la commissione speciale può avvalersi dei magistrati dell'ufficio studi e documentazione del Consiglio, nonché di altri esperti anche non appartenenti all'ordine giudiziario, nominati dal Consiglio stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-11-18;620#art-7