Art. 5

In vigore dal 27 dic 1975
Ai magistrati collaboratori della commissione speciale viene affidato il compito di curare il tirocinio di un gruppo di non più di dieci uditori. A tal fine essi: 1) predispongono per ciascun uditore un piano di tirocinio da sottoporre all'approvazione della commissione speciale; 2) assegnano l'uditore ai vari uffici indicati nel piano di tirocinio e, per ciascuno dei detti uffici, d'intesa con i dirigenti degli stessi, prescelgono i magistrati ai quali affidare, di volta in volta, la guida del tirocinio pratico dell'uditore; 3) verificano, attraverso il continuo contatto con gli uditori, la efficacia e la validità del tirocinio pratico svolto presso gli uffici giudiziari; 4) possono formulare alla commissione speciale proposte sulle concrete modalità degli incontri di studio e ne curano lo svolgimento; 5) trasmettono alla commissione speciale, al termine del periodo di tirocinio presso gli uffici giudiziari di Roma, una relazione sulle attitudini e le capacità dimostrate dai singoli uditori, redatta sulla base anche delle relazioni dei magistrati ai quali gli uditori sono stati affidati presso i singoli uffici giudiziari.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-11-18;620#art-5

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