Art. 8
In vigore dal 27 dic 1975
Ferma restando la facoltà prevista dall'articolo unico della legge 30 maggio 1965, n. 579, al termine del periodo di tirocinio presso gli uffici giudiziari di Roma, gli uditori in considerazione delle attitudini dimostrate e delle prevedibili esigenze di servizio vengono destinati dal Consiglio presso il tribunale, la procura della Repubblica o la pretura di una città sede di corte di appello.
Il consiglio giudiziario presso la corte di appello, d'intesa con il dirigente dell'ufficio di destinazione, affida l'uditore a un magistrato per il completamento del tirocinio secondo le modalità di cui al precedente .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-11-18;620#art-8