Art. 13
In vigore dal 27 dic 1975
Le presenti norme sostituiscono la disciplina per il tirocinio degli uditori giudiziari contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1962 e si applicano al tirocinio degli uditori nominati successivamente al 1 gennaio 1975.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 novembre 1975
LEONE
REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 116
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-11-18;620#art-13