Art. 13

In vigore dal 27 dic 1975
Le presenti norme sostituiscono la disciplina per il tirocinio degli uditori giudiziari contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1962 e si applicano al tirocinio degli uditori nominati successivamente al 1 gennaio 1975. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 novembre 1975 LEONE REALE Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975 Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 116
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-11-18;620#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 13 Disciplina per il tirocinio degli uditori giudiziari. — Testo vigente | Portale Normativo