Art. 12

In vigore dal 27 dic 1975
Per il periodo di destinazione agli uffici giudiziari di Roma, verrà corrisposto agli uditori giudiziari un rimborso spese (per acquisto di testi di legge, libri, riviste e articoli di cancelleria, per svolgimento di ricerche, per mezzi di trasporto, etc.) nella misura massima di L. 135.000 mensili lorde, che graverà su apposita voce del bilancio del Consiglio superiore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-11-18;620#art-12

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