Art. 11
In vigore dal 27 dic 1975
Il Consiglio superiore della magistratura, esaminati la detta relazione e il fascicolo personale dell'uditore, può incaricare l'uditore delle funzioni giurisdizionali, ai sensi dell'art. 129 dell'ordinamento giudiziario, e successive modificazioni, ovvero può disporre che egli prosegua il tirocinio con le modalità di cui al precedente per uno o più periodi di sei mesi fino alla scadenza del termine massimo previsto dalla legge.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-11-18;620#art-11