Art. 10

In vigore dal 27 dic 1975
La commissione speciale per gli uditori giudiziari, sulla base anche dei documenti acquisiti ai fascicoli personali degli uditori, redige una relazione finale sull'intero tirocinio svolto e formula le proposte in ordine alla idoneità per il conferimento delle funzioni giurisdizionali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-11-18;620#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo