Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 27 dic 1975
La commissione speciale per gli uditori giudiziari, sulla base anche dei documenti acquisiti ai fascicoli personali degli uditori, redige una relazione finale sull'intero tirocinio svolto e formula le proposte in ordine alla idoneità per il conferimento delle funzioni giurisdizionali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-11-18;620#art-10