Art. 10
10 / 13In vigore dal 27 dic 1975
La commissione speciale per gli uditori giudiziari, sulla base anche dei documenti acquisiti ai fascicoli personali degli uditori, redige una relazione finale sull'intero tirocinio svolto e formula le proposte in ordine alla idoneità per il conferimento delle funzioni giurisdizionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-11-18;620#art-10