Art. 9

In vigore dal 27 dic 1975
Il magistrato cui l'uditore è affidato redige la relazione sulla base della quale il consiglio giudiziario stende il parere di cui all'art. 129 dell'ordinamento giudiziario. Tale relazione e il parere del consiglio giudiziario vengono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura e allegati al fascicolo personale dell'uditore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-11-18;620#art-9

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