Art. 1
In vigore dal 27 dic 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 129 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
Visto l'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916;
Viste le deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura in data 18 dicembre 1974 e 24 ottobre 1975;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia;
Decreta:
Disciplina per il tirocinio degli uditori giudiziari
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Il tirocinio degli uditori giudiziari dura, di regola, almeno un anno.
Per un periodo non inferiore a sei mesi gli uditori sono destinati presso il tribunale, la procura della Repubblica o la pretura di Roma; nel rimanente periodo gli uditori giudiziari sono destinati al tribunale, alla procura della Repubblica o alla pretura di una città sede di corte di appello.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-11-18;620#art-1