DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 1434·28 dicembre 1970

Reinserimento, a domanda, dei mezzadri, dei coloni e degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Vigente dal 8 ottobre 1993 11 articoli 3 vigenze storicizzate
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Indice

Art. 1Facoltà di optare per l'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoriaArt. 2Termini per la presentazione ed effetti della domandaArt. 3Reddito giornaliero dei mezzadri e coloni ai fini della determinazione dei contributi e delle prestazioniArt. 4Contributi base ed integrativi dovuti al fondo pensioniArt. 5Ripartizione e versamento dei contributiArt. 6Accreditamento dei contributiArt. 7Utilizzazione dei contributi accreditati nella speciale gestione ai fini del conseguimento della pensione nell'assicurazione generale obbligatoriaArt. 8Determinazione della pensione con il sistema del pro-rataArt. 9Trattamenti minimiArt. 10Attribuzione alle quote di pro-rata degli aumenti delle pensioni stabiliti dagli articoli 1 e 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488Art. 11Quote di maggiorazione per familiari a carico

Richiamato da 1 norma

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