DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 1434·28 dicembre 1970
Reinserimento, a domanda, dei mezzadri, dei coloni e degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.
Vigente dal 8 ottobre 1993 11 articoli 3 vigenze storicizzate
Consulta onlineIndice
Art. 1Facoltà di optare per l'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria
Art. 2Termini per la presentazione ed effetti della domanda
Art. 3Reddito giornaliero dei mezzadri e coloni ai fini della determinazione dei contributi e delle prestazioni
Art. 4Contributi base ed integrativi dovuti al fondo pensioni
Art. 5Ripartizione e versamento dei contributi
Art. 6Accreditamento dei contributi
Art. 7Utilizzazione dei contributi accreditati nella speciale gestione ai fini del conseguimento della pensione nell'assicurazione generale obbligatoria
Art. 8Determinazione della pensione con il sistema del pro-rata
Art. 9Trattamenti minimi
Art. 10Attribuzione alle quote di pro-rata degli aumenti delle pensioni stabiliti dagli articoli 1 e 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488
Art. 11Quote di maggiorazione per familiari a carico
Aggiornamenti recenti
- 5 ottobre 2019· modifica
ha disposto (con l'art. 11, comma 1) la modifica dell'art. 2, comma 1.
- 5 ottobre 2019· modifica
ha disposto (con l'art. 14, comma 1) la modifica dell'art. 3, comma 1.