Art. 5

Ripartizione e versamento dei contributi

In vigore dal 4 mag 1971
Nei confronti dei mezzadri, dei coloni e degli appartenenti ai nuclei familiari che abbiano esercitato la facoltà di cui all' e dei rispettivi concedenti, restano ferme le disposizioni della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni, per quanto riguarda gli oneri contributivi, la ripartizione del carico relativo, nonché le procedure previste per la riscossione dei contributi. I contributi predetti sono devoluti al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. I contributi integrativi di cui all' dedotte le quote dovute dai mezzadri, coloni e appartenenti ai rispettivi nuclei familiari e versate dai concedenti ai sensi del primo comma del presente, articolo, sono corrisposti direttamente dagli interessati al servizio per i contributi agricoli unificati a mezzo bollettino di conto corrente postale da inviarsi a ciascun lavoratore a cura del servizio medesimo con l'indicazione dell'importo da corrispondere e della relativa causale di versamento. Il primo versamento si effettua in unica soluzione entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell'accoglimento della domanda; ai versamenti successivi si fa luogo entro il termine di 90 giorni dall'inizio dell'anno al quale ciascuno di essi si riferisce. Decorsi i termini anzidetti i contributi dovuti dai mezzadri e coloni saranno riscossi a mezzo ruoli esattoriali in conformità delle disposizioni di cui agli del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1434#art-5

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