Art. 9

Trattamenti minimi

In vigore dal 4 mag 1971
Gli importi mensili dei trattamenti minimi delle pensioni liquidate a norma del presente decreto sono pari a quelle dei trattamenti minimi di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria. L'ammontare dell'integrazione necessaria al conseguimento di tali trattamenti, pari alla differenza fra gli importi di questi ultimi e la somma delle quote di pensione calcolate secondo il sistema del pro-rata, è posta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. La quota di pensione complessivamente gravante sull'assicurazione generale obbligatoria è diminuita della pensione sociale di cui all' della legge 21 luglio 1965, n. 903.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1434#art-9

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