Art. 6
Accreditamento dei contributi
In vigore dal 4 mag 1971
I contributi di cui all' sono accreditati agli interessati, sulla base di apposite certificazioni collettive del servizio per i contributi agricoli unificati, da inviare all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine di tre mesi dalla scadenza di ciascun anno.
Tali certificazioni devono contenere l'indicazione del capo della famiglia mezzadrile e colonica alla quale l'iscritto appartiene, nonché la specificazione dell'importo dei contributi riscossi per ciascun nominativo.
Nel corso dell'anno possono essere rilasciate dal servizio per i contributi agricoli unificati, a richiesta dei singoli lavoratori, certificazioni individuali per consentire l'accreditamento dei contributi afferenti alla frazione di anno già trascorsa, quando ciò sia indispensabile per provare il perfezionamento dei requisiti prescritti per il diritto a pensione.
Qualora l'importo dei contributi riscossi consenta soltanto una copertura parziale dell'anno, l'accreditamento deve essere riferito ai mesi più remoti rispetto al termine dell'anno medesimo. A tale fine il predetto importo sarà suddiviso per la misura unitaria del contributo mensile globale determinato ai sensi dell' del presente decreto; la somma eventualmente residuata sarà rimborsata agli aventi diritto con gli interessi al tasso legale maturati all'atto del pensionamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1434#art-6