Art. 7
Utilizzazione dei contributi accreditati nella speciale gestione ai fini del conseguimento della pensione nell'assicurazione generale obbligatoria
In vigore dal 4 mag 1971
Nei confronti dei coloni, dei mezzadri e degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali ottengano l'inserimento nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, i contributi accreditati nella gestione speciale in qualità di colono, mezzadro, o di appartenente ai rispettivi nuclei familiari, fino alla data dalla quale ha effetto l'inserimento, saranno computati per il conseguimento del diritto alla pensione nell'assicurazione generale obbligatoria, in base ai requisiti previsti dalle norme che regolano quest'ultima assicurazione.
In favore dei coloni, dei mezzadri e degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali siano già titolari di pensione a carico di una delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, i contributi accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per effetto dell'esercizio della facoltà di cui al precedente daranno luogo alla liquidazione di un supplemento a norma dell'art. 26 della legge 22 luglio 1966, n. 613.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1434#art-7