Art. 3
Reddito giornaliero dei mezzadri e coloni ai fini della determinazione dei contributi e delle prestazioni
In vigore dal 8 ott 1993
1. Ai fini dei contributi e delle prestazioni di cui all'art. 32, primo comma, lettera a), della legge 30 aprile 1969, n. 153, il reddito dei mezzadri e coloni è determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in misura pari alla retribuzione media stabilita, per i salariati fissi dell'agricoltura, dall'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
Tale reddito sarà automaticamente modificato in relazione alle variazioni apportate alle retribuzioni medie dei salariati fissi con i decreti ministeriali di cui al citato art. 28. Qualora tali decreti prevedano più classi di retribuzioni medie, il reddito suddetto è parificato alla classe di retribuzione media meno elevata.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1434#art-3