Art. 1

Facoltà di optare per l'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria

In vigore dal 4 mag 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 32 della legge 30 aprile 1969, n. 153, recante delega al Governo ad emanare norme per il reinserimento dei mezzadri, dei coloni e degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste; Decreta: . (Facoltà di optare per l'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria) I mezzadri, i coloni e gli appartenenti ai rispettivi nuclei, familiari i quali, per l'assoggettamento all'obbligo assicurativo di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, facciano valere le condizioni indicate nell' della legge medesima e negli della legge 9 gennaio 1963, n. 9, possono, a domanda, ottenere la iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1434#art-1

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