Art. 4

Contributi base ed integrativi dovuti al fondo pensioni

In vigore dal 4 mag 1971
I mezzadri, i coloni e gli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali, a seguito dell'accoglimento della domanda di cui al precedente , conseguano l'iscrizione l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono tenuti al pagamento del contributo integrativo al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti riferito al reddito di cui al precedente nella stessa aliquota posta a carico dei salariati fissi dell'agricoltura. Il contributo base dovuto al medesimo fondo pensioni, da computarsi sul contributo a carico del concedente di cui all'articolo successivo, è commisurato al reddito suddetto con i criteri indicati nell'art. 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, in riferimento alla tabella A allegata al decreto medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1434#art-4

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