Art. 2
Termini per la presentazione ed effetti della domanda
In vigore dal 24 feb 1979
Le persone che intendono avvalersi della facoltà prevista al precedente devono presentare domanda all'ufficio provinciale per i contributi agricoli unificati competente per territorio entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per coloro i quali iniziano l'attività soggetta, all'obbligo assicurativo ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni, dopo l'emanazione del presente decreto, il suddetto termine di tre anni decorre dall'inizio dell'attività stessa.
La domanda di iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, se accolta, determina il definitivo inserimento dell'interessato nella assicurazione medesima. Gli effetti della domanda decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della sua presentazione.
Il provvedimento di reiezione della domanda è impugnabile, entro trenta giorni dalla sua notificazione, con ricorso alla commissione provinciale di cui all'art. 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.
Avverso la decisione della commissione provinciale, entro trenta giorni dalla sua notificazione, è ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale decide sentita la commissione centrale di cui all' del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75.
Note all'articolo
- La L. 7 febbraio 1979, n.29, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Il termine previsto dall'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434, e' riaperto per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1434#art-2