Art. 14

Reddito giornaliero dei mezzadri e coloni ai fini della determinazione dei contributi e delle prestazioni

In vigore dal 8 ott 1993
1. Il comma primo dell' del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434, è sostituito dal seguente: " 1. Ai fini dei contributi e delle prestazioni di cui all'art. 32, primo comma, lettera a), della legge 30 aprile 1969, n. 153, il reddito dei mezzadri e coloni è determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in misura pari alla retribuzione media stabilita, per i salariati fissi dell'agricoltura, dall'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-08-11;375#art-14

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