Art. 16

Organi di amministrazione e controllo dello SCAU

In vigore dal 8 ott 1993
1. La commissione centrale dello SCAU di cui all' del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, è composta da: a) il presidente, scelto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale tra persone esperte in economia sociale agraria; b) il direttore generale della previdenza ed assistenza sociale o un suo delegato, il direttore generale per l'impiego o un suo delegato, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; c) due funzionari di qualifica non inferiore a primo dirigente, in rappresentanza rispettivamente del Ministero del tesoro e del Ministero delle finanze; d) tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura, scelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative; e) un rappresentante dell'INPS; f) un rappresentante dell'INAIL. 2. La commissione è costituita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed è assistita da un funzionario del Servizio, in qualità di segretario, con qualifica funzionale non inferiore alla ottava. 3. Il collegio dei revisori dello SCAU di cui all' del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, è composta da: a) due funzionari con qualifica di dirigente generale, di cui uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di presidente, e l'altro in rappresentanza del Ministero del tesoro, entrambi collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza; b) un esperto in materia di bilancio e revisione, designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro presenti nella commissione di cui al comma 1. 4. Il collegio dei revisori è costituito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
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