Art. 9

Esclusione dagli elenchi dei lavoratori agricoli di singoli lavoratori per manifesta illegittimità

In vigore dal 8 ott 1993
1. Tra i motivi di manifesta illegittimità di cui al terzo comma dell' del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, rientrano i casi in cui l'ufficio SCAU abbia emesso, ai sensi dell', ovvero sulla base di accertamenti ispettivi, provvedimento di disconoscimento della prestazione di lavoro ai fini della tutela previdenziale ed abbia adottato i conseguenti provvedimenti di non iscrizione o di cancellazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-08-11;375#art-9

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Esclusione dagli elenchi dei lavoratori agricoli di singoli lavoratori per manifesta illegittimità (Art. 9 Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera aa), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi.) — Testo vigente | Portale Normativo