Art. 4

Prospetto di paga

In vigore dal 23 ott 1996
1. L'obbligo di corrispondere la retribuzione a mezzo di prospetto di paga di cui all' della legge 5 gennaio 1953, n. 4, è esteso ai datori di lavoro agricolo. In caso di inosservanza di detto obbligo si applica la sanzione prevista dall' della citata legge 5 gennaio 1953, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni.

Note all'articolo

  • Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649, ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "L'articolo 4 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, trova applicazione a decorrere dal 1 giugno 1996".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-08-11;375#art-4

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Prospetto di paga (Art. 4 Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera aa), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi.) — Testo vigente | Portale Normativo