Art. 2
Registro d'impresa
In vigore dal 1 dic 1996
1. COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 OTTOBRE 1996, N. 510, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608.
2. I datori di lavoro di cui al comma 1 possono essere autorizzati dallo SCAU a tenere il registro presso gli uffici di organizzazioni sindacali di categoria nel comune o nella provincia in cui ha sede l'azienda.
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 OTTOBRE 1996, N. 510, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608.
4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 OTTOBRE 1996, N. 510, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608.
5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 OTTOBRE 1996, N. 510, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-08-11;375#art-2