Art. 2

Registro d'impresa

In vigore dal 1 dic 1996
1. COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 OTTOBRE 1996, N. 510, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608. 2. I datori di lavoro di cui al comma 1 possono essere autorizzati dallo SCAU a tenere il registro presso gli uffici di organizzazioni sindacali di categoria nel comune o nella provincia in cui ha sede l'azienda. 3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 OTTOBRE 1996, N. 510, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608. 4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 OTTOBRE 1996, N. 510, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608. 5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 OTTOBRE 1996, N. 510, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-08-11;375#art-2

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