DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 889·30 aprile 1968
Modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti.
Vigente dal 26 gennaio 2011 11 articoli 2 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002, che ratifica e dà e
Art. 2All'importazione dei sottoindicati prodotti, originari della Turchia e in provenienza da q
Art. 3A decorrere dalla data di applicazione del regolamento comunitario n. 973/67 adottato dal
Art. 4La nota alle voci di tariffa numeri 08.04-B-I-a e 08.04-B-II-a, di cui alla tabella B alle
Art. 5All'importazione di vini di qualità della voce di tariffa n. ex 22.05-B, originari della T
Art. 6Dal 1 gennaio 1968, per i tabacchi greggi o non lavorati e per i cascami di tabacco, della
Art. 7La nota alle voci di tariffa numeri 24.01-A e 24.01-B di cui alla tabella B allegata al de
Art. 8Fino al 30 giugno 1968, all'importazione dei sottoindicati prodotti, originari della Turch
Art. 9Dal 1 luglio 1968, all'importazione dei sottoindicati prodotti, originari della Turchia e
Art. 10Dal 1 gennaio 1968, all'importazione dei sottoindicati tappeti fatti a mano, originari del
Art. 11Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione