Art. 11
In vigore dal 10 ago 1968
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 aprile 1968
SARAGAT
MORO - PRETI - FANFANI - COLOMBO - PIERACCINI - RESTIVO - ANDREOTTI - TOLLOY - NATALI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 53. - GRECO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;889#art-11